Ci sono voluti dodici anni ma alla fine il proprietario di un immobile di Firenze, un capannone per l’esattezza, ha avuto un giusto risarcimento per il torto subito. La Cassazione ha stabilito che lo Stato debba risarcire la proprietaria con 183mila euro poiché le autorità non avevano mai fatto sgomberare lo stabile, occupato abusivamente da una trentina di persone.
Importante il principio riconosciuto dalla Cassazione, come si legge sul quotidiano il Messaggero: “Nel caso delle occupazioni abusive va cercato lo strumento per ricondurre in ogni singolo caso la riaffermazione della legalità violata in un ambito di ragionevolezza, che tenga conto di tutti gli aspetti sottesi al fenomeno”. E quando c’è un provvedimento di sgombero “la pubblica amministrazione è tenuta ad eseguirlo, con le modalità più appropriate al caso di specie ma comunque idonee a garantirne l’attuazione in tempi ragionevoli”.
Poiché lo sgombero era stato ordinato ma mai eseguito (gli occupanti lasceranno lo stabile solo nel 2018) lo Stato viene condannato a pagare. In cinque anni (dal 2013 dell’occupazione al 2018 dell’uscita degli occupanti dal capannone) la proprietaria non ha potuto affittare o comunque disporre dello stabile, subendone quindi un oggettivo danno economico.
“La pubblica amministrazione – scrivono i giudici nella sentenza – tiene una condotta illecita se ardisce sindacare l’opportunità di dare esecuzione al provvedimento… Il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili è fonte di gravi tensioni sociali e di pericolose situazioni di illegalità, in quanto ogni occupazione abusiva lede non soltanto il diritto del soggetto (pubblico o privato), che è proprietario dell’immobile abusivamente occupato, ma anche l’interesse dei consociati ad una convivenza ordinata e pacifica”.
C’è un preciso obbligo, spiega ancora la Cassazione, di “dare incondizionata attuazione ai provvedimenti giudiziari” così come “affermato anche dalla nostra Corte costituzionale e dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo”. Per la Corte “non può ritenersi possibile che gli organi esecutivi operino una previa ponderazione e/o bilanciamento dei diversi interessi in gioco, neppure quando gli stessi riguardino persone prive di una abitazione”.
I problemi sociali, sia pure meritevoli di attenzione, non possono essere scaricati sui legittimi proprietari degli immobili. Dunque se vi è bisogno di alloggi per l’emergenza abitativa la soluzione compete agli organi dello Stato, sia a livello centrale che periferico, non possono subirne le conseguenze i cittadini.
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